IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
  Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva  CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione; 
  Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che  attribuisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto  della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la  circolazione  del  materiale  elettrico  del  quale   sia   stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art.  2
della citata legge; 
  Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione
della citata legge, in data 12 settembre 1986 il materiale  elettrico
piu'  avanti  indicato  e'   stato   prelevato,   tramite   l'ufficio
provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso
la ditta Bergamaschi e Vimercati, via Cenisio, 20, Milano; 
  Considerando  che,  in  base  alle  verifiche  e   prove   eseguite
dall'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ,  designato  con
decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale  elettrico
e'  risultato  non  conforme  ai  principi  generali  in  materia  di
sicurezza previsti all'art. 2 della legge 18 ottobre  1977,  n.  791,
per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione
IMQ n. 740); 
  Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 162038  in  data
12 novembre 1986, alla ditta Bergamaschi e Vimercati; 
  Considerando la necessita' di impedire la  circolazione  in  Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono regola d'arte in materia di  sicurezza  per  la  tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  l'importazione,  la  commercializzazione   e   la
cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale  elettrico
sottoindicato di fabbricazione Fuk Lu Electric  Machinery  Industrial
in Taiwan, a causa della non  conformita'  del  materiale  stesso  ai
principi generali in materia di sicurezza  indicati  nella  legge  18
ottobre 1977, n. 791: 
    ventilatore agitatore da tavolo - marca Lucky Deer - 220 V  -  50
Hz - modello super de luxe - diametro pale 30 cm - 3 velocita'.