IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile; Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa quattromila alloggi nel comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello; Considerato che e' imminente il completamento del trasferimento della popolazione di Pozzuoli nei nuovi insediamenti realizzati in Monterusciello; Considerato che si rende urgente ed indispensabile attivare contemporaneamente gli esercizi commerciali negli appositi locali gia' predisposti dal servizio opere pubbliche di emergenza; Considerato che i detti locali mancano, per la parte adibita alla vendita vera e propria, della pavimentazione e delle pitturazioni per consentire ai destinatari di rifinire gli stessi locali secondo le varie destinazioni d'uso; Considerato che le associazioni di categoria dei commercianti al fine di favorire anche un piu' sollecito trasferimento dei nuovi esercizi commerciali negli insediamenti di Monterusciello hanno a piu riprese avanzato la richiesta che venisse riconosciuto ai singoli futuri destinatari degli esercizi stessi un contributo in danaro per affrontare piu' agevolmente le spese necessarie al completamento di detti locali; Considerato tra l'altro che per l'agibilita' di detti locali si rende indispensabile provvedere preventivamente ai predetti lavori di completamento; Sentito il parere del capo del servizio opere pubbliche di emergenza il quale ritiene conveniente e necessario per superare i predetti ostacoli corrispondere direttamente ai futuri assegnatari dei locali gia' predisposti per attivita' commerciali un contributo in danaro dell'ammontare equivalente al costo che sarebbe occorso per il completamento degli stessi locali secondo il grado di finitura corrente previsto per l'edilizia economica e popolare in genere; Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente; Dispone: Art. 1. Al fine di fronteggiare le improrogabili esigenze degli insediamenti di Monterusciello, e' autorizzata la concessione di un contributo spese agli assegnatari dei locali, gia' predisposti, da adibire ad attivita' commerciali.