IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; 
  Visto il decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della  protezione
civile; 
  Vista l'ordinanza ministeriale  n.  54/FPC  del  7  novembre  1983,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2
gennaio 1984, che  dispone  la  realizzazione  di  circa  quattromila
alloggi nel comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello; 
  Considerato che e' imminente  il  completamento  del  trasferimento
della popolazione di Pozzuoli nei nuovi  insediamenti  realizzati  in
Monterusciello; 
  Considerato  che  si  rende  urgente  ed  indispensabile   attivare
contemporaneamente gli esercizi  commerciali  negli  appositi  locali
gia' predisposti dal servizio opere pubbliche di emergenza; 
  Considerato che i detti locali mancano, per la parte  adibita  alla
vendita vera e propria, della pavimentazione e delle pitturazioni per
consentire ai destinatari di rifinire gli stessi  locali  secondo  le
varie destinazioni d'uso; 
  Considerato che le associazioni di categoria  dei  commercianti  al
fine di favorire anche un  piu'  sollecito  trasferimento  dei  nuovi
esercizi commerciali negli insediamenti di Monterusciello hanno a piu
riprese avanzato la richiesta che  venisse  riconosciuto  ai  singoli
futuri destinatari degli esercizi stessi un contributo in danaro  per
affrontare piu' agevolmente le spese necessarie al  completamento  di
detti locali; 
  Considerato tra l'altro che per l'agibilita'  di  detti  locali  si
rende indispensabile provvedere preventivamente ai predetti lavori di
completamento; 
  Sentito  il  parere  del  capo  del  servizio  opere  pubbliche  di
emergenza il quale ritiene conveniente e necessario  per  superare  i
predetti ostacoli corrispondere direttamente  ai  futuri  assegnatari
dei locali gia' predisposti per attivita' commerciali  un  contributo
in danaro dell'ammontare equivalente al costo che sarebbe occorso per
il completamento degli stessi locali secondo  il  grado  di  finitura
corrente previsto per l'edilizia economica e popolare in genere; 
  Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli  ed  in  deroga  ad
ogni norma vigente; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  fine  di   fronteggiare   le   improrogabili   esigenze   degli
insediamenti di Monterusciello, e' autorizzata la concessione  di  un
contributo spese agli assegnatari dei locali,  gia'  predisposti,  da
adibire ad attivita' commerciali.