Art. 2. L'ammontare del contributo di cui al precedente articolo verra' determinato dal servizio opere pubbliche di emergenza nella misura massima di L. 40.000 al mq ed in funzione della superficie effettiva utile di ciascun locale. Lo stesso sara' erogato ai legittimi assegnatari dei negozi in una unica soluzione, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di completamento dei locali stessi, nonche' dell'effettivo avviamento e regolare conduzione del singolo esercizio commerciale da parte del legittimo assegnatario.