Art. 2. 
 
  L'ammontare del contributo di cui  al  precedente  articolo  verra'
determinato dal servizio opere pubbliche di  emergenza  nella  misura
massima di L. 40.000 al mq ed in funzione della superficie  effettiva
utile di ciascun locale. 
  Lo stesso sara' erogato ai legittimi assegnatari dei negozi in  una
unica soluzione,  previo  accertamento  dell'avvenuta  esecuzione,  a
regola d'arte, dei lavori di completamento dei locali stessi, nonche'
dell'effettivo avviamento e regolare conduzione del singolo esercizio
commerciale da parte del legittimo assegnatario.