Art. 4. 
 
  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   ordinanza,
valutato presumibilmente in L. 500.000.000, si provvede a carico  del
Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982,  n.  547,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 20 febbraio 1987 
 
                                             Il Ministro: Zamberletti