Art. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato presumibilmente in L. 500.000.000, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni e modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 febbraio 1987 Il Ministro: Zamberletti