Art. 3. 
 
  1.  Gli  enti  datori  di  lavoro  provvedono  al  pagamento  delle
semestralita' di cui agli articoli 1 e 2 secondo i criteri di cui  al
secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1972. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 7 marzo 1987 
 
                                                   Il Ministro: Goria 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1987 
  Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 241