Art. 3. 1. Gli enti datori di lavoro provvedono al pagamento delle semestralita' di cui agli articoli 1 e 2 secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 1972. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 7 marzo 1987 Il Ministro: Goria Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1987 Registro n. 2 Istituti di previdenza, foglio n. 241