(Accordo-art. 11)
 
                            Articolo 11. 
 
  Gli attestati previsti dall'articolo 9 del  presente  accordo  sono
rilasciati: 
    A. In Italia: dalle Unita' sanitarie locali  (U.S.L.)  competenti
per territorio e per alcuni casi dal Ministero della sanita'. 
    B. In Tunisia: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale.