(Accordo-art. 12)
 
                            Articolo 12. 
 
  Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli  articoli
11 e 15 della convenzione sono rimborsate all'istituzione  del  luogo
di residenza o di  soggiorno  sulla  base  dei  costi  effettivi  che
risultano dalla contabilita' di quest'ultima istituzione. 
  L'istituzione del luogo  di  residenza  o  di  soggiorno  non  puo'
applicare tariffe superiori a  quelle  praticate  nei  confronti  dei
propri assicurati. 
  Il pagamento delle relative somme e' effettuato entro  dodici  mesi
dalla ricezione della richiesta  di  rimborso,  per  la  quale  viene
utilizzato un apposito formulario.