Articolo 12. Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli articoli 11 e 15 della convenzione sono rimborsate all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilita' di quest'ultima istituzione. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non puo' applicare tariffe superiori a quelle praticate nei confronti dei propri assicurati. Il pagamento delle relative somme e' effettuato entro dodici mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.