(Accordo-art. 14)
 
                            Articolo 14. 
 
  1. Il costo forfettario previsto dall'articolo 16 della convenzione
per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate  ai  sensi  degli
articoli 13 (paragrafo 2) e 14 della convenzione, rispettivamente  ai
titolari di pensioni  o  rendite  e  ai  loro  familiari  nonche'  ai
familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente diverso
da quello competente, e' determinato, tenendo conto dell'esigenza che
esso si avvicini il piu' possibile alle spese  effettive,  secondo  i
seguenti criteri: 
    A. In Italia: 
      a)  si  determina  in  primo  luogo  il  costo  medio   annuale
«procapite» sostenuto  dal  Servizio  sanitario  nazionale  per  ogni
avente diritto, dividendo  la  spesa  complessiva  delle  prestazioni
sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Italia; 
      b)  si  applicano  quindi  dei  correttivi   al   costo   medio
«procapite», di cui alla lettera a), determinati in base alle diverse
incidenze sulla spesa sanitaria  globale  delle  spese  sostenute  in
favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari, e  dei
familiari dei lavoratori; 
      c)  il  rimborso  forfettario  viene  effettuato   per   nucleo
familiare. Il relativo importo si determina  moltiplicando  il  costo
medio «procapite», ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e
b), per il numero medio  dei  componenti  del  nucleo  familiare  dei
titolari di pensioni o rendite e dei lavoratori. 
    A. In Tunisia: 
      a) si determina il costo medio annuale per ogni avente  diritto
divellendo la spesa complessiva delle prestazioni  sanitarie  per  il
numero degli assicurati residenti in Tunisia; 
      b) a tale costo  medio  annuale  per  ogni  avente  diritto  si
applica, se del caso, un coefficiente correttivo in base alle diverse
incidenze sulla spesa sanitaria globale,  delle  spese  sostenute  in
favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari  e  dei
familiari dei lavoratori; 
      c)  si  stabilisce  il  costo  medio  per   nucleo   familiare,
moltiplicando il costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui
alle lettere  a)  e  b),  per  il  numero  medio  dei  familiari  dei
lavoratori e dei titolari di pensioni o rendite. 
  2. Le autorita' competenti  possono  stabilire,  al  momento  della
verifica dei conti, altre modalita' di determinazione del costo medio
delle prestazioni sanitarie. 
  3.  Per  l'applicazione  dell'articolo  16,  paragrafo   3,   della
convenzione, i rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del
costo effettivo o su basi forfettarie, sono effettuati,  per  ciascun
anno, nel corso dell'anno seguente. 
  Le autorita' competenti possono  regolare,  di  comune  accordo,  i
rispettivi crediti per compensazione. 
  In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni.