Articolo 14. 1. Il costo forfettario previsto dall'articolo 16 della convenzione per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 13 (paragrafo 2) e 14 della convenzione, rispettivamente ai titolari di pensioni o rendite e ai loro familiari nonche' ai familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, e' determinato, tenendo conto dell'esigenza che esso si avvicini il piu' possibile alle spese effettive, secondo i seguenti criteri: A. In Italia: a) si determina in primo luogo il costo medio annuale «procapite» sostenuto dal Servizio sanitario nazionale per ogni avente diritto, dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Italia; b) si applicano quindi dei correttivi al costo medio «procapite», di cui alla lettera a), determinati in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari, e dei familiari dei lavoratori; c) il rimborso forfettario viene effettuato per nucleo familiare. Il relativo importo si determina moltiplicando il costo medio «procapite», ottenuto secondo quanto previsto alle lettere a) e b), per il numero medio dei componenti del nucleo familiare dei titolari di pensioni o rendite e dei lavoratori. A. In Tunisia: a) si determina il costo medio annuale per ogni avente diritto divellendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Tunisia; b) a tale costo medio annuale per ogni avente diritto si applica, se del caso, un coefficiente correttivo in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale, delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori; c) si stabilisce il costo medio per nucleo familiare, moltiplicando il costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui alle lettere a) e b), per il numero medio dei familiari dei lavoratori e dei titolari di pensioni o rendite. 2. Le autorita' competenti possono stabilire, al momento della verifica dei conti, altre modalita' di determinazione del costo medio delle prestazioni sanitarie. 3. Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della convenzione, i rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del costo effettivo o su basi forfettarie, sono effettuati, per ciascun anno, nel corso dell'anno seguente. Le autorita' competenti possono regolare, di comune accordo, i rispettivi crediti per compensazione. In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni.