(Accordo-art. 16)
 
                            Articolo 16. 
 
  1.  Gli  assicurati  e  i  loro  superstiti  che  hanno  diritto  a
beneficiare  delle   prestazioni   conformemente   all'articolo   17,
paragrafi  3,  4,  5  e  6,  della  convenzione,  presentano  domanda
all'istituzione competente dell'uno o  dell'altro  Stato  contraente,
nei modi previsti dalla legislazione applicata  dall'istituzione  cui
la domanda viene presentata. 
  A tale scopo e' istituito  apposito  formulario  di  domanda.  Tale
formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se  del
caso, dei suoi familiari, ed ogni  altra  informazione  che  potrebbe
essere necessaria per stabilire il diritto alle prestazioni. 
  2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione
competente di uno Stato  contraente,  in  conformita'  al  precedente
paragrafo   1,   e'   considerata   come   data   di    presentazione
all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. 
  3. L'istituzione competente  alla  quale  e'  stata  presentata  la
domanda invia, unitamente al formulario di  domanda,  due  copie  dei
formulari di collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato
contraente, indicando i periodi di  assicurazione  compiuti  in  base
alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti  derivanti
da tali periodi. 
  4. L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i
diritti  spettanti  al  richiedente  in  base  ai  soli  periodi   di
assicurazione  accreditati  ai  sensi  della  legislazione  che  essa
applica ovvero quelli  derivanti  dalla  totalizzazione  dei  periodi
accreditati ai sensi della legislazione  dei  due  Stati  contraenti,
nonche', nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo  1,  lettera  c),
della convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in Stati
terzi vincolati ad  entrambi  gli  Stati  contraenti  da  accordi  di
sicurezza sociale. 
  Trasmette,  quindi,  all'istituzione  competente  dell'altro  Stato
contraente una copia del formulario di collegamento completato con  i
dati relativi ai periodi compiuti in virtu'  della  legislazione  che
essa applica, e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti
in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione, nonche' con  i  dati
relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente. 
  5. L'istituzione  presso  cui  era  stata  presentata  la  domanda,
ricevuta la copia del formulario di cui al  precedente  paragrafo  4,
determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione  dei
periodi compiuti in base alla legislazione dei due  Stati  contraenti
ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati. 
  Comunica   le   decisioni   adottate   all'istituzione   competente
dell'altro Stato contraente. 
  I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di  domanda
saranno autenticati  dall'istituzione  competente,  che  trasmette  i
predetti  formulari  all'istituzione  competente   dell'altro   Stato
contraente. 
  La trasmissione dei formulari cosi' autenticati dispensa dall'invio
dei documenti originali. 
  6. Le prestazioni sono  corrisposte  direttamente  dall'istituzione
competente ai beneficiari che  risiedono  sul  territorio  dell'altro
Stato contraente. 
  Le istituzioni competenti si comunicano un  resoconto  annuale  dei
pagamenti effettuati.