Articolo 16. 1. Gli assicurati e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5 e 6, della convenzione, presentano domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata. A tale scopo e' istituito apposito formulario di domanda. Tale formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che potrebbe essere necessaria per stabilire il diritto alle prestazioni. 2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformita' al precedente paragrafo 1, e' considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. 3. L'istituzione competente alla quale e' stata presentata la domanda invia, unitamente al formulario di domanda, due copie dei formulari di collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tali periodi. 4. L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti, nonche', nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da accordi di sicurezza sociale. Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento completato con i dati relativi ai periodi compiuti in virtu' della legislazione che essa applica, e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione, nonche' con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente. 5. L'istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la copia del formulario di cui al precedente paragrafo 4, determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati. Comunica le decisioni adottate all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda saranno autenticati dall'istituzione competente, che trasmette i predetti formulari all'istituzione competente dell'altro Stato contraente. La trasmissione dei formulari cosi' autenticati dispensa dall'invio dei documenti originali. 6. Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.