(Accordo-art. 19)
 
                            Articolo 19. 
 
  1. Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli
25,  paragrafo  1  e  26,  della  convenzione,  il  lavoratore   deve
presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di  residenza  un
attestato dal quale risulti il diritto alle  prestazioni,  rilasciato
dall'istituzione  dello   Stato   competente.   In   tale   attestato
quest'ultima istituzione puo' indicare la durata massima del  diritto
alle prestazioni. 
  2.  Se  il  lavoratore  non   presenta   il   predetto   attestato,
l'istituzione del luogo  di  soggiorno  o  di  residenza  si  rivolge
all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo. 
  3. L'istituzione dello Stato competente corrisponde le  prestazioni
in danaro di cui all'articolo 25,  paragrafo  2,  della  convenzione,
direttamente  ai  beneficiari  che  soggiornano   o   risiedono   nel
territorio dell'altro Stato contraente. 
  4. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei
pagamenti effettuati.