Articolo 19. 1. Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli 25, paragrafo 1 e 26, della convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest'ultima istituzione puo' indicare la durata massima del diritto alle prestazioni. 2. Se il lavoratore non presenta il predetto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo. 3. L'istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in danaro di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione, direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente. 4. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.