(Accordo-art. 22)
 
                            Articolo 22. 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo
capoverso, della convenzione, l'istituzione competente deve  prendere
in considerazione i periodi di lavoro suscettibili di  comportare  un
rischio specifico compiuti in entrambi gli Stati  contraenti.  A  tal
fine richiede all'istituzione  dell'altro  Stato  contraente  di  far
conoscere i  periodi  di  lavoro  compiuti  ai  sensi  della  propria
legislazione. 
  L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in  parti
uguali  degli  oneri  delle  prestazioni  in  danaro  corrisposte  al
lavoratore, e notifica tale ripartizione  all'istituzione  dell'altro
Stato contraente chiedendone l'approvazione. 
  2. Alla  fine  di  ogni  anno,  l'istituzione  competente  comunica
all'istituzione  dell'altro  Stato  contraente  il  riepilogo   delle
prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio  considerato,
indicando l'ammontare dovuto da ciascuna  istituzione.  L'istituzione
di quest'ultimo Stato rimborsa la quota-parte a suo carico  entro  il
termine di tre mesi.