Articolo 22. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo capoverso, della convenzione, l'istituzione competente deve prendere in considerazione i periodi di lavoro suscettibili di comportare un rischio specifico compiuti in entrambi gli Stati contraenti. A tal fine richiede all'istituzione dell'altro Stato contraente di far conoscere i periodi di lavoro compiuti ai sensi della propria legislazione. L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in parti uguali degli oneri delle prestazioni in danaro corrisposte al lavoratore, e notifica tale ripartizione all'istituzione dell'altro Stato contraente chiedendone l'approvazione. 2. Alla fine di ogni anno, l'istituzione competente comunica all'istituzione dell'altro Stato contraente il riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare dovuto da ciascuna istituzione. L'istituzione di quest'ultimo Stato rimborsa la quota-parte a suo carico entro il termine di tre mesi.