(Accordo-art. 23)
 
                            Articolo 23. 
 
  1. Nei casi previsti all'articolo 29 della  convenzione,  paragrafo
1, lettera c), primo  capoverso,  l'istituzione  competente  notifica
all'istituzione dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a
suo carico relativi alle prestazioni corrisposte per  l'aggravamento,
unitamente alle documentazioni  giustificative.  Alla  fine  di  ogni
anno, la prima istituzione  invia  all'istituzione  dell'altro  Stato
contraente un riepilogo delle  prestazioni  in  danaro  concesse  nel
corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che  le  deve
essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine  di  tre
mesi effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le  predette
prestazioni. 
  2. Nei casi previsti all'articolo 29 della  convenzione,  paragrafo
1, lettera c), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato  sul  cui
territorio e' stata successivamente svolta un'attivita'  suscettibile
di provocare il  rischio,  assume  a  proprio  carico  l'onere  delle
prestazioni in danaro dovute a  seguito  dell'aggravamento  da  parte
dell'istituzione incaricata di  corrispondere  tali  prestazioni.  Ai
fini  dell'eventuale  rimborso   si   applicano   per   analogia   le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.