Articolo 23. 1. Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera c), primo capoverso, l'istituzione competente notifica all'istituzione dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a suo carico relativi alle prestazioni corrisposte per l'aggravamento, unitamente alle documentazioni giustificative. Alla fine di ogni anno, la prima istituzione invia all'istituzione dell'altro Stato contraente un riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine di tre mesi effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le predette prestazioni. 2. Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera c), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato sul cui territorio e' stata successivamente svolta un'attivita' suscettibile di provocare il rischio, assume a proprio carico l'onere delle prestazioni in danaro dovute a seguito dell'aggravamento da parte dell'istituzione incaricata di corrispondere tali prestazioni. Ai fini dell'eventuale rimborso si applicano per analogia le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.