(Accordo-art. 24)
 
                            Articolo 24. 
 
  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30  della  convenzione,  il
lavoratore e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato competente
ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle  malattie
professionali di cui sia  rimasto  vittima  in  precedenza  sotto  la
legislazione dell'altro Stato contraente.