(Accordo-art. 25)
 
                            Articolo 25. 
 
  L'istituzione del luogo di soggiorno  o  di  residenza,  che  abbia
provveduto agli accertamenti medici  di  cui  all'articolo  31  della
convenzione, trasmette all'istituzione  dello  Stato  competente  una
relazione medica contenente ogni elemento  utile  ad  individuare  le
condizioni anatomiche e funzionali del  lavoratore,  con  particolare
riguardo  agli  organi  ed  apparati  lesi  dall'infortunio  o  dalla
malattia professionale.