Articolo 25. L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, che abbia provveduto agli accertamenti medici di cui all'articolo 31 della convenzione, trasmette all'istituzione dello Stato competente una relazione medica contenente ogni elemento utile ad individuare le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi dall'infortunio o dalla malattia professionale.