Articolo 27. I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati contraenti o, su delega di queste autorita', dalle istituzioni competenti. Tali autorita' o istituzioni concordano le procedure necessarie per una sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della convenzione.