(Accordo-art. 27)
 
                            Articolo 27. 
 
  I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e
gli altri atti  necessari  all'applicazione  della  convenzione  sono
stabiliti di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati
contraenti o,  su  delega  di  queste  autorita',  dalle  istituzioni
competenti. 
  Tali autorita' o istituzioni concordano le procedure necessarie per
una sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della
convenzione.