Articolo 30. 1. Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento. 2. L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese reali o su base forfettaria e' versato nella moneta dello Stato nel quale si trova l'istituzione che ha erogato le prestazioni. L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento. Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.