(Accordo-art. 30)
 
                            Articolo 30. 
 
  1. Gli organismi debitori di prestazioni a favore  dei  beneficiari
residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne  liberano
validamente nella moneta del proprio Stato  al  tasso  di  cambio  in
vigore il giorno del pagamento. 
  2. L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese  reali
o su base forfettaria e' versato nella moneta dello Stato  nel  quale
si trova l'istituzione che ha erogato le prestazioni. 
  L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio
in vigore il giorno del pagamento. 
  Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza  alcuna  deduzione
per spese postali o bancarie.