Articolo 4. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente: A. Per l'Italia: 1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - sede centrale. 2) L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale. 3) Il Ministero della sanita'. B. Per la Tunisia: 1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale. 2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti.