(Accordo-art. 4)
 
                             Articolo 4. 
 
  Le autorita' competenti dei due Stati  contraenti  hanno  designato
quali organismi di collegamento  tra  le  istituzioni  competenti  di
ciascuno Stato contraente: 
  A. Per l'Italia: 
    1) L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  -
sede centrale. 
    2) L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale. 
    3) Il Ministero della sanita'. 
  B. Per la Tunisia: 
    1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale. 
    2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidita' e superstiti.