Articolo 6. Per beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 6 della convenzione, l'interessato deve presentare, all'istituzione presso cui chiede l'ammissione, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato. Qualora l'interessato non presenti l'attestato, detta istituzione si rivolge all'istituzione competente dell'altro Stato per ottenerlo.