Articolo 9. 1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. 2. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, il titolare di pensione o di rendita deve iscriversi presso l'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio risiede, diverso da quello competente debitore della pensione o della rendita. 3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono presentare alle istituzioni designate in detti articoli un attestato che certifichi l'esistenza del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente. 4. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo sul territorio dello Stato contraente, diverso da quello competente, deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che ha diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato competente. 5. Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi 3 e 4, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 6. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui al patragrafo 4, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica all'istituzione competente entro venti giorni a partire dalla data in cui ne ha preso conoscenza, la data e la durata probabile della degenza e successivamente la data di dimissione. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, ai familiari del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.