(Accordo-art. 9)
 
                             Articolo 9. 
 
  1. Per beneficiare delle prestazioni  ai  sensi  dell'articolo  11,
paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna
sul territorio dello Stato contraente diverso da  quello  competente,
deve iscriversi presso l'istituzione del  luogo  di  residenza  o  di
soggiorno. 
  2.  Per  beneficiare  delle  prestazioni   in   natura   ai   sensi
dell'articolo 13, paragrafo 2,  della  convenzione,  il  titolare  di
pensione o di rendita  deve  iscriversi  presso  l'istituzione  dello
Stato contraente  sul  cui  territorio  risiede,  diverso  da  quello
competente debitore della pensione o della rendita. 
  3. Le persone di cui ai paragrafi 1  e  2  devono  presentare  alle
istituzioni designate in detti articoli un attestato  che  certifichi
l'esistenza del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione
dello Stato competente. 
  4. Per beneficiare delle prestazioni  ai  sensi  dell'articolo  12,
paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo
sul territorio dello Stato contraente, diverso da quello  competente,
deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno  un  attestato
da cui risulti  che  ha  diritto  alle  prestazioni  ai  sensi  della
legislazione dello Stato competente. 
  5. Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi  3
e 4, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno  si  rivolge
all'istituzione competente per ottenerlo. 
  6. In caso  di  ricovero  ospedaliero  del  lavoratore  di  cui  al
patragrafo  4,  l'istituzione  del  luogo   di   soggiorno   notifica
all'istituzione competente entro venti giorni a partire dalla data in
cui ne ha preso conoscenza, la  data  e  la  durata  probabile  della
degenza e successivamente la data di dimissione. 
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,   per
analogia, ai familiari del lavoratore o del titolare  di  pensione  o
rendita.