Art. 4. 
 
  L'onere derivante dalla presente ordinanza e' posto  a  carico  del
fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti  disposti
con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 3 ottobre 1987 
 
                                                 Il Ministro: Gaspari