Art. 4. L'onere derivante dalla presente ordinanza e' posto a carico del fondo per la protezione civile, a valere sugli stanziamenti disposti con il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 ottobre 1987 Il Ministro: Gaspari