IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n.  71/316,  relativa
alle  disposizioni  comuni  agli  strumenti di misura ed ai metodi di
controllo metrologico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
864, che attua le direttive CEE 19 novembre 1973,  n.  73/362,  e  19
giugno 1978, n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate;
  Vista  la  direttiva  CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146, che adegua al
progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362;
  Considerata  la  necessita'  di  corrispondentemente  modificare ed
integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra;
  Visti   l'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 864/1982, e l'art. 22 del decreto del Presidente  della
Repubblica   n.   798/1982,  concernenti  la  facolta'  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  di  provvedere  con
proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni;
                               Decreta:
  1.  Nell'allegato  I del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto  1982,  n.   864,   citato   nelle   premesse,   conformemente
all'allegato  del  presente  decreto  sono modificati i punti 2.1, 7,
7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 1› dicembre 1987
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982
          e' il seguente:
             "Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove
          sottoposte al  controllo  CEE,  si  estende  la  disciplina
          stabilita  dal decreto che attua la direttiva del Consiglio
          delle Comunita' europee n. 71/316 (vale a dire il D.P.R. n.
          798/1982)".
             -  Il  testo  dell'art.  22 del D.P.R. n. 798/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  22. - Il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato puo' modificare, con  proprio  decreto  da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, le prescrizioni tecniche  indicate  nel  presente
          decreto  e  nei  suoi  allegati  per  adeguarle a direttive
          comunitarie di adattamento al progresso tecnico".