IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, che attua la direttiva CEE 26 luglio 1977, n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, che attua le direttive CEE 19 novembre 1973, n. 73/362, e 19 giugno 1978, n. 78/629, relative alle misure lineari materializzate; Vista la direttiva CEE 31 gennaio 1985, n. 85/146, che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE n. 73/362; Considerata la necessita' di corrispondentemente modificare ed integrare le prescrizioni tecniche dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982 richiamato sopra; Visti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 864/1982, e l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982, concernenti la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con proprio decreto alle predette modificazioni ed integrazioni; Decreta: 1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864, citato nelle premesse, conformemente all'allegato del presente decreto sono modificati i punti 2.1, 7, 7.1, 7.4 e 8, ed aggiunti i punti 10, 11 e 12. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 1 dicembre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 864/1982 e' il seguente: "Alle misure lineari di cui all'articolo precedente, ove sottoposte al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316 (vale a dire il D.P.R. n. 798/1982)". - Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 798/1982 e' il seguente: "Art. 22. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico".