ART. 10. (Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento) 1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) 1ª classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; b) 2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1ª classe, che aspirino a diversa occupazione; c) 3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianita'. 2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro. 3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianita' di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. 4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.
Nota all'art. 10, comma 1: Il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) prevede che: "Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni: 1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione; 2) giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi; 3) casalinghe in cerca di lavoro; 4) pensionati in cerca di occupazione; 5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione". Nota all'art. 10, comma 4: Il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) prevede che: "Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'ufficio competente".