ART. 12. (Cancellazione dalle liste) 1. Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato, corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.