ART. 12. 
                     (Cancellazione dalle liste) 
 
  1. Nei confronti del lavoratore  che  per  due  volte  consecutive,
senza giustificato motivo, non  risponde  alla  convocazione,  ovvero
rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato,  corrispondente  ai
suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone
la decadenza  dal  diritto  all'indennita'  di  disoccupazione  e  la
cancellazione dalle liste.