ART. 15. (Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione) 1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto. 2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze. 3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione. 4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.