ART. 17.
(Convenzioni tra imprese e commissioni  regionali  o circoscrizionali
                           per l'impiego)

  1.   L'impresa   o   il   gruppo   di  imprese,  anche  tramite  le
corrispondenti   associazioni   sindacali,   possono   proporre  alla
commissione  regionale  o circoscrizionale per l'impiego un programma
di  assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2
aprile  1968,  n.  482.  Sulla  base  di  tale  proposta e dell'esame
preventivo   con   le   organizzazioni   sindacali  territoriali  dei
lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  la  commissione  regionale o
circoscrizionale  puo'  stipulare  una convenzione con l'impresa o il
gruppo   di  imprese  nella  quale  siano  stabiliti  i  tempi  delle
assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali
dei  lavoratori  da  assumere,  i  corsi  di formazione professionale
ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche',
in  deroga  alle  norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale
facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori
per  i  quali  sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione
puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e
giovanile.
  2.  La  convenzione  puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di
formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta
convenzione  saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione
e  di  avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione.
Al  termine  di  tali  periodi,  l'impresa  ha  facolta'  di assumere
nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative.
  3.  La  convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e'
trasmessa   per   la  approvazione  alla  commissione  regionale  per
l'impiego.  Nel  caso  in  cui  la  deliberazione  della  commissione
regionale  per  l'impiego  non  sia intervenuta nel termine di trenta
giorni  dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
si  intende  approvata  quando  siano inutilmente trascorsi ulteriori
trenta giorni.
  4.  Il  nulla  osta  di  avviamento  e'  rilasciato  dalla  sezione
circoscrizionale.
  5.  Gli  oneri  conseguenti  all'attivita' formativa organizzata di
intesa  con  le  regioni  sono  a  carico  delle  regioni,  ai  sensi
dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 
          Nota all'art. 17, comma 1:
            La  legge  n.  482/1968  reca  "Disciplina generale delle
          assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
          e le aziende private".

          Nota all'art. 17, comma 5:
            Il  testo  dell'art.  22  della legge n. 845/1978 (per il
          titolo  si  veda  la  nota  all'art.  14,  comma  1)  e' il
          seguente:
            "Art.  22 (Finanziamento delle attivita' formative). - Le
          attivita'   di   formazione  professionale  promosse  dalle
          regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Al  predetto  fondo  sono
          conferiti  tutti  gli  stanziamenti  di  spesa iscritti nel
          bilancio  dello  Stato  che siano attinenti ad attivita' di
          formazione  professionale  trasferite  o da trasferire alla
          regione,     nonche'    l'importo    corrispondente    alla
          disponibilita'   del   Fondo   addestramento  professionale
          lavoratori per l'anno 1979.
            Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle
          competenze  dello  Stato  di cui all'art. 18 della presente
          legge,  trovano  copertura in apposito capitolo dello stato
          di  previsione della spesa del Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente
          con  la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui
          alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
            Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede altresi' al finanziamento:
              a)  delle attivita' di formazione professionale residue
          svolte   nelle   regioni   a   statuto   speciale  fino  al
          trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
              b)  dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
          professionale  dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478".