ART. 18.
                (Surrogazione dell'organo collegiale)

  1.  Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per
mancanza  del  numero  legale,  non possono validamente deliberare in
relazione  ad uno o piu' argomenti messi all'ordine del giorno di due
successive  riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte,
limitatamente  agli  argomenti  in  questione, dall'ufficio presso il
quale detto organo e' costituito.
  2.  Quando  siano  trascorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
designazione  di  componenti  dell'organo  collegiale  senza  che  la
designazione  sia  stata  effettuata,  il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.