ART. 24. (Istituzione delle agenzie per l'impiego) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, e' istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonche' con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attivita' utile al fine di: a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro; d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attivita' delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonche' della loro attivita' con quella degli organi periferici del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualita' di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonche' gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potra' essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore e' scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalita' e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso puo' essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed e' assunto con contratto di diritto privato a termine e rinnovabile. 4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie. 5. Presso le agenzie puo' essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle universita', restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 6. Per lo svolgimento della sua attivita' l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici. 7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facolta' di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo, comma 1. 8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.