ART. 25.
    (Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego)

  1.  Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle
agenzie  per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda
ed  offerta  di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre
deroghe  ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni
dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti
sul  territorio  e  della  tipologia  differenziata  delle  fasce  di
disoccupazione, in specie di quella giovanile.
  2.  Le  deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono
sottoposte,  a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  che  adotta  le sue determinazioni entro
trenta giorni dal ricevimento della delibera.