ART. 27. (Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) 1. Nell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i primi sette commi sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto. I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo".
Nota all'art. 27, comma 1: Il testo dell'art. 20 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo si veda la nota all'art. 2, comma 1), come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 287/1972 (aggiunto dalla legge di conversione), poi modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 20. - Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dall'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto. I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione olio commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'art. 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo. Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, puo' presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinera' la somma da pagarsi nei limiti tra la meta' del minimo e la meta' del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'art. 162 del codice penale. I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo. Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore. Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi piu' gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento". L'art. 15 del regio decreto n. 431/1913 (Regolamento per l'esecuzione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro) citato nell'articolo soprariportato, dispone quanto segue: "Art. 15. - L'ufficio igienico-sanitario di cui all'articolo precedente verra' dotato dei mezzi di ricerca sperimentale necessari, e potra' anche essere autorizzato dal ministro di agricoltura, industria e commercio a servirsi di laboratori scientifici esistenti, quando i mezzi a sua disposizione non siano sufficienti. La stessa autorizzazione potra' essere accordata ai circoli d'ispezione per quegli studi di carattere sperimentale che dovessero eseguire per l'attuazione dei compiti loro fissato dall'art. 1 della legge".