ART. 29.
(Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1.   Le  funzioni  attribuite  alle  commissioni  circoscrizionali,
provinciali  e  regionali  per  l'impiego, nell'ambito delle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni
locali  e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli
articoli  8,  n.  23),  e  9,  n.  5),  del  testo  unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.
  2.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano determinano gli
ambiti   territoriali   ai   fini   dell'istituzione   delle  sezioni
circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
  3.  Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome
in  materia  di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori;
addestramento  e  formazione  professionale attribuite alle stesse ai
sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
  4.  Ai  fini  di coordinare l'attivita' dell'osservatorio nazionale
del  mercato  del  lavoro  di  cui  all'articolo  8  con quella degli
osservatori  istituiti  dalle  province autonome, le stesse stipulano
apposite  convenzioni  con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
 
          Nota all'art. 29, comma 1:
            Il  n.  23)  dell'art.  8  del  testo  unico  delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige  prevede  che  le province di Trento e
          Bolzano  abbiano  la potesta' di emanare norme legislative,
          entro i limiti indicati dall'art. 4, per quanto riguarda la
          costituzione  e  il funzionamento di commissioni comunali e
          provinciali   per   l'assistenza   e   l'orientamento   dei
          lavoratori  nel  collocamento.  Il  n.  5)  dell'art. 9 del
          predetto  testo  unico  stabilisce  che  le stesse province
          emanino norme legislative, nei limiti indicati dall'art. 5,
          relative   alla   costituzione   e   al   funzionamento  di
          commissioni   comunali   e  provinciali  di  controllo  sul
          collocamento.
            Norme  di  attuazione del D.P.R. n. 670/72, in materia di
          collocamento  sono  state  emanate  con  il D.P.R. 22 marzo
          1974,  n.  280,  recante  norme di attuazione dello statuto
          speciale  per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di
          disciplina  delle commissioni comunali e provinciali per il
          collocamento al lavoro.