ART. 30.
                       (Copertura finanziaria)

  1.  La  spesa  derivante  dall'applicazione della presente legge e'
valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi,
di  cui  lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di
collocamento  e di osservatorio del mercato del lavoro nonche' per il
potenziamento  dei  servizi  statali del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo
delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per
l'intero  territorio  nazionale,  e  lire 88 miliardi per la graduale
istituzione delle agenzie per l'impiego.
  2.  All'onere  di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in
lire  130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987
e  lire  140  miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130
miliardi   per  il  1986,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il  medesimo  anno  finanziario,  all'uopo  utilizzando gli specifici
accantonamenti:   "Servizio  nazionale  dell'impiego",  "Agenzie  del
lavoro  sperimentale" e "Servizio dell'impiego nelle regioni Campania
e  Basilicata"; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140
miliardi   per  l'anno  1988,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1987, all'uopo utilizzando gli
specifici   accantonamenti:   "Potenziamento   dei   servizi  statali
dell'impiego",   "Agenzie  del  lavoro  sperimentali"  e  "Norme  sul
collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento
al lavoro".
  3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.