ART. 30. (Copertura finanziaria) 1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge e' valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonche' per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego. 2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: "Servizio nazionale dell'impiego", "Agenzie del lavoro sperimentale" e "Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata"; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: "Potenziamento dei servizi statali dell'impiego", "Agenzie del lavoro sperimentali" e "Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.