ART. 31. (Abrogazione di norme) 1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Nota all'art. 31, comma 1: La legge n. 140/1981 convertiva in legge, con modificazioni, il D.L. 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata". Le norme della suindicata legge era previsto che restassero in vigore fino al 30 giungo 1983. Detto termine e' stato poi prorogato con i seguenti provvedimenti: D.L. 12 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 545 che, facendo salvo quanto disposto dal precedente D.L. 17 giugno 1983, n. 289, non convertito, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1983; D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18: termine prorogato fino al 30 giugno 1984; D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, che ha differito il predetto termine alla data di entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.