ART. 5.
         (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego)

  1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di
programmazione,  di  direzione  e di controllo di politica attiva del
lavoro.  A  tal  fine  esse  attuano  ogni  utile  iniziativa,  e  in
particolare:
    a)  realizzano,  nel  proprio ambito territoriale, in armonia con
gli  indirizzi  della programmazione nazionale e regionale, i compiti
della  commissione  centrale  per  l'impiego secondo gli indirizzi da
questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
    b)  esprimono  parere  sui  programmi di formazione professionale
predisposti    dall'amministrazione   regionale   e   propongono   la
istituzione   di   corsi   di   qualificazione   e   riqualificazione
professionale  per  i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
ovvero  nelle  liste  di  mobilita'  per  agevolarne l'occupazione in
attivita' predeterminate;
    c)  possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di
riequilibrio  tra  domanda  e  offerta di lavoro, consentendo che gli
avviamenti    per    particolari   insediamenti   produttivi,   anche
sostitutivi,  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n.
454,    concorrano    lavoratori   iscritti   nelle   liste   d'altre
circoscrizioni,  ovvero  che  sia  data  la  precedenza  a coloro che
risiedono  in  determinati  comuni,  osservati  opportuni  criteri di
proporzionalita';
    d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori
affetti  da  minorazioni  fisiche  o  mentali o comunque di difficile
collocamento,   in   collaborazione   con   le  imprese  disponibili,
integrando  le  iniziative  con  le  attivita'  di  orientamento,  di
formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla
regione;
    e)  possono  stabilire,  in deroga all'articolo 22 della legge 29
aprile  1949,  n.  264, anche per singole circoscrizioni, su proposta
delle  competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per
l'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento e diverse periodicita' e
modalita'   per   la   dichiarazione   di  conferma  nello  stato  di
disoccupazione;
    f)     possono     esprimere    parere,    attraverso    apposita
sottocommissione,  entro  e  non  oltre il termine di quindici giorni
dalla   presentazione   della   domanda,  sulle  richieste  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
    g)   possono   determinare,   su   proposta   delle   commissioni
circoscrizionali  interessate,  in relazione a particolari situazioni
locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali
dei  lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie
richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento
dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
    h)  qualora  vi  siano  fondati  motivi per ritenere che sussista
violazione   della   legge  9  dicembre  1977,  n.  903,  avvalendosi
dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale
per   l'attuazione   dei   principi  di  parita'  di  trattamento  ed
eguaglianza  di  opportunita'  tra  i  lavoratori  e  le lavoratrici,
possono  effettuare  indagini  presso  le imprese sull'osservanza del
principio  di  parita',  i  datori  di  lavoro  sono tenuti a fornire
informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.
 
          Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):
              Il  testo dell'art. 3 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo
          si veda la nota dell'art. 2, comma 1) e' il seguente:
              "Art.  3.  - La commissione regionale per la manodopera
          agricola ha il compito:
                1)   di   formulare  annualmente  la  previsione  del
          fabbisogno  regionale  di  manodopera  agricola, nonche' le
          conseguenti proposte in materia di formazione professionale
          e di mobilita' geografica dei lavoratori;
                2)  di  impartire,  in  conformita' alla legge e alle
          norme   regolamentari,   le  disposizioni  che  si  rendano
          necessarie  in  materia di avviamento e di accertamento dei
          lavoratori   agricoli,   per   effetto   delle  particolari
          condizioni dell'agricoltura nella regione;
                3) da impartire direttive ai fini della compensazione
          territoriale    della   manodopera   agricola   nell'ambito
          regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati
          nelle  singole  localita',  e  di  esprimere  pareri  e  di
          formulare  proposte in merito all'assistenza a favore della
          manodopera migrante;
                4)  di  riferire  periodicamente  al  Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme
          legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive
          in  materia  di  collocamento  dei  lavoratori agricoli, da
          parte  delle sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2
          dell'art.  11  della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti
          nella regione;
                5)  di  formulare proposte alla commissione centrale,
          di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle
          materie di competenza;
                6)  di  esprimere  parere  su  questioni  poste dagli
          uffici  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e dagli
          ispettorati del lavoro;
                7)    di    determinare,   sentite   le   commissioni
          provinciali,  di  cui  al  presente decreto, le particolari
          specializzazioni  ammesse  a richiesta nominativa, ai sensi
          del  successivo  art. 11, ivi comprendendo quelle conferite
          con  titolo  di  studio e diploma rilasciati da istituti di
          Stato  o  da  corsi  autorizzati dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste,  da fissare con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale;
                8)  di  fissare  i  criteri  per  la documentazione e
          l'accertamento  dell'effettivo possesso delle cognizioni ed
          attitudini  necessarie  per  le  specializzazioni di cui al
          precedente punto 7).
                Ai  fini  del  coordinamento  con  la  programmazione
          economica  regionale,  il  direttore dell'ufficio regionale
          del  lavoro  e  della massima occupazione e' componente del
          comitato regionale per la programmazione economica".

          Nota all'art. 5, comma 1, lettera c):
            Il  testo  dell'art. 7 della legge n. 464/1972 (Modifiche
          ed  integrazioni  alla  legge  5  novembre 1968, n. 1115 in
          materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
          di disoccupazione) e' il seguente:
            "Art.  7.  -  I lavoratori licenziati per una delle cause
          previste  dall'art.  1 della presente legge hanno titolo ad
          essere  avviati al lavoro con preferenza presso aziende che
          localmente  esercitano attivita' industriali sostitutive di
          quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi
          erano occupati.
            Il  carattere  sostitutivo  dell'attivita'  industriale e
          l'ambito  territoriale  di  cui  al  comma  precedente sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la
          previdenza   sociale   di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'industria,   il   commercio   e   l'artigianato.  Qualora
          l'attivita'  industriale  riguardi imprese a partecipazione
          statale  occorre  anche  il  concerto  del  Ministro per le
          partecipazioni statali".

          Nota all'art. 5, comma 1, lettera e):
            Il  testo  dell'art.  22  della legge n. 264/1949 (per il
          titolo si vede la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
            "Art.   6.   -  I  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento,  esclusi  quelli  di  cui  al terzo comma del
          presente    articolo,   hanno   l'obbligo   di   dichiarare
          all'ufficio  competente, entro trenta giorni dalla fine del
          mese  nel  quale  fu  fatta  l'iscrizione  o  la successiva
          conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.
            Il  lavoratore,  che  non  osserva  l'obbligo  di  cui al
          precedente  comma,  e  cancellato di ufficio dalla lista di
          collocamento,  nonche'  dall'elenco dei lavoratori agricoli
          disoccupati  di  cui  al primo comma, n. 1, dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  del  capo  provvisorio dello Stato 16
          settembre  1947,  n.  929,  qualora  vi  sia incluso, salvo
          reiscrizione con la nuova anzianita'.
            Per  i  lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e
          partecipanti  ai  turni  di  lavoro  di  cui  all'art.  16,
          l'accertamento    della    permanenza    nello   stato   di
          disoccupazione e' fatto di ufficio. Qualora tale permanenza
          non  sussista,  si  procede  di  ufficio alle cancellazioni
          previste nel comma precedente.
            La   cancellazione   puo'  essere  revocata  in  caso  di
          comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui
          al primo comma del presente articolo".

          Nota all'art. 5, comma 1, lettera h):
            La  legge  n.  903/1977  reca "Parita' di trattamento tra
          uomini e donne in materia di lavoro".