ART. 5. (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego) 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che gli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 454, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita'; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita', i datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.
Nota all'art. 5, comma 1, lettera a): Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo si veda la nota dell'art. 2, comma 1) e' il seguente: "Art. 3. - La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito: 1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori; 2) di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione; 3) da impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita', e di esprimere pareri e di formulare proposte in merito all'assistenza a favore della manodopera migrante; 4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle sezioni dell'ufficio del lavoro di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione; 5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza; 6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro; 7) di determinare, sentite le commissioni provinciali, di cui al presente decreto, le particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa, ai sensi del successivo art. 11, ivi comprendendo quelle conferite con titolo di studio e diploma rilasciati da istituti di Stato o da corsi autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da fissare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 8) di fissare i criteri per la documentazione e l'accertamento dell'effettivo possesso delle cognizioni ed attitudini necessarie per le specializzazioni di cui al precedente punto 7). Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' componente del comitato regionale per la programmazione economica". Nota all'art. 5, comma 1, lettera c): Il testo dell'art. 7 della legge n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) e' il seguente: "Art. 7. - I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'art. 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attivita' industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attivita' industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attivita' industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali". Nota all'art. 5, comma 1, lettera e): Il testo dell'art. 22 della legge n. 264/1949 (per il titolo si vede la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente: "Art. 6. - I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione. Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, e cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonche' dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianita'. Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione e' fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente. La cancellazione puo' essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo". Nota all'art. 5, comma 1, lettera h): La legge n. 903/1977 reca "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".