ART. 6. (Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali) 1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonche' ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge e' corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalita' e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.