ART. 10. 
 
  1. La commissione istituita  ai  sensi  dell'articolo  8  resta  in
carica fino alla data di emanazione del  nuovo  codice  di  procedura
penale e delle norme previste dall'articolo 7. 
  2. La commissione elegge il presidente, due  vicepresidenti  e  due
segretari. 
  3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle
Camere, d'intesa tra di loro. 
  4. Le spese per il funzionamento della commissione sono  poste  per
meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a
carico del bilancio della Camera dei deputati.