ART. 11.

  1.  E'  autorizzata  la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni  1987  e  1988  da  iscriversi  nello  stato  di  previsione del
Ministero  di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi
e  ricerche;  per  la  preparazione  di  documenti, di relazioni e di
elaborati;  per  le  spese  di  funzionamento  e  per  i compensi e i
rimborsi  di  spese  da corrispondere ai componenti di commissioni di
studio  con  relative  segreterie  nominate  per  l'attuazione  della
presente legge.