ART. 3.

  1.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  a disciplinare il
processo  a carico di imputati minorenni al momento della commissione
del  reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con
le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni
psicologiche  del  minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della
sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione dei seguenti
criteri:
    a)   non   operativita'   della   connessione   tra  procedimenti
concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto
e  procedimenti  concernenti  imputati  maggiorenni; non operativita'
della  connessione  tra  procedimenti per reati commessi dallo stesso
imputato,  rispettivamente  quando  era  minore e quando era maggiore
degli anni diciotto;
    b)   non  ammissibilita',  nel  processo  penale,  dell'esercizio
dell'azione  civile  per  le  restituzioni  e per il risarcimento del
danno  cagionato  dal  reato;  conseguente esclusione della efficacia
vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;
    c)  disciplina  della  esclusione della pubblicita' delle udienze
penali  dinanzi  agli organi della magistratura minorile e divieto di
pubblicazione  e  di  divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o
immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui
confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;
    d)  obbligo  del  giudice di illustrare all'imputato minorenne il
contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;
    e)  dovere  del giudice di valutare compiutamente la personalita'
del  minore  sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai
fini  dell'apprezzamento  dei  risultati degli interventi di sostegno
disposti; facolta' del giudice di sospendere il processo per un tempo
determinato,  nei  casi  suddetti;  sospensione in tal caso del corso
della prescrizione;
    f) applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive
anche in base alla pena irrogabile in concreto;
    g)  previsione  che in casi predeterminati possano compiersi atti
processuali  in  assenza  dell'imputato  minorenne,  quando  cio' sia
necessario per la tutela della sua personalita';
    h)  esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di
fermo  solo  per  gravi  delitti;  facoltativita' di misure cautelari
personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo
per  delitti  di  maggiore  gravita'  e sempre che sussistano gravi e
inderogabili  esigenze  istruttorie  ovvero  gravi esigenze di tutela
della collettivita';
    i)  riduzione  della  durata  massima delle misure di coercizione
personale, rispetto a quella prevista dal numero 61) dell'articolo 2;
ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;
    l)  previsione  che  il  giudice  nell'udienza  preliminare possa
prosciogliere  anche per la non imputabilita', ai sensi dell'articolo
98  del  codice  penale, e per la concessione del perdono giudiziale;
previsione  che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e
le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via
provvisoria,   provvedimenti   civili  di  competenza  dell'autorita'
giudiziaria  minorile a protezione del minorenne imputato; previsione
che  contro  i  provvedimenti  adottati  nell'udienza  preliminare il
pubblico  ministero,  il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il
tutore  possano  proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti
al tribunale per i minorenni;
    m)  previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato
direttamente  dal  giudice  e  che le domande poste dalle parti siano
rivolte tramite lo stesso;
    n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale
per  i  minorenni  e  al  tribunale per i minorenni di tutti i poteri
della  magistratura  di sorveglianza, compreso quello di concedere la
liberazione condizionale;
    o)  esclusione  dell'iscrizione  nel  casellario  giudiziale  dei
provvedimenti   penali   adottati   nei   confronti   dei  minorenni;
istituzione,  presso  ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale
casellario  per  l'iscrizione  dei provvedimenti penali nei confronti
dei  minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al
compimento  del  diciottesimo  anno  di  eta',  delle  iscrizioni dei
provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente
sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;
    p)  previsione  di  una  data  di  entrata  in vigore delle nuove
disposizioni   sul  processo  a  carico  di  imputati  minorenni  non
superiore   a   un  anno  dalla  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.