ART. 7.

  1.  Entro  tre  anni  dalla  entrata  in vigore del nuovo codice di
procedura   penale,   il   Governo   della  Repubblica  puo'  emanare
disposizioni  integrative  e  correttive, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dagli  articoli 2 e 3 su conforme parere
della  commissione  prevista  dall'articolo 8, con uno o piu' decreti
aventi valore di legge ordinaria.