ART. 8.

  1.  Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  11  Governo  invia  per  il  parere,  anche  per singole parti
omogenee,  il  testo  delle nuove disposizioni sul processo penale ad
una  commissione  composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori
scelti,  rispettivamente,  dal Presidente della Camera dei deputati e
dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione al numero
dei   componenti  i  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando  la
presenza  di  un  rappresentante  per  ciascuna  componente  politica
costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
  2.  La  commissione  esprime il proprio parere entro novanta giorni
dalla  ricezione,  indicando specificamente le eventuali disposizioni
che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.
  3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o
i  pareri  di  cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con  eventuali  modificazioni, i testi alla commissione per il parere
definitivo  sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro
trenta giorni dall'ultimo invio.
  4.  Il  Governo  procede  all'approvazione  definitiva  delle nuove
disposizioni  sul  processo  penale entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.