(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
 NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE 
 
  1. GENERALITA'. 
 
  1.0. Scopo. 
  Le  presenti  norme  hanno  per  oggetto  i  criteri  di  sicurezza
antincendi da applicare agli edifici destinati a  civile  abitazione,
con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m. 
  Si fa riferimento ai termini  e  definizioni  generali  di  cui  al
decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339  del
12 dicembre 1983). 
  1.1. Campo di applicazione. 
  Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0  di
nuova   costruzione   o   agli   edifici   esistenti   in   caso   di
ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui  progetti
siano presentati agli organi competenti per le approvazioni  previste
dalle vigenti disposizioni dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  Si intendono per modifiche sostanziali  lavori  che  comportino  il
rifacimento di oltre il 50% dei solai o  il  rifacimento  strutturale
delle scale o l'aumento di altezza. 
  Per gli edifici esistenti si applicano  le  disposizioni  contenute
nel successivo punto 8. 
  2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. 
  2.0. Classificazione. 
  Gli edifici di cui al punto  1  vengono  classificati  in  funzione
della loro altezza antincendi secondo quanto indicato  nella  tabella
A. 
  2.1. Comportamento al fuoco. 
  2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture. 
  I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalita'  di  prova  stabilite
nella circolare del Ministero dell'interno n.  91  del  14  settembre
1961,  prescindendo   dal   tipo   di   materiale   impiegato   nella
realizzazione  degli  elementi  medesimi   (calcestruzzo,   laterizi,
acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). 
  Il dimensionamento degli spessori e delle  protezioni  da  adottare
per i vari tipi di  materiali  suddetti  nonche'  la  classificazione
degli edifici in funzione del carico di incendio,  vanno  determinati
con le tabelle e con le modalita' specificate nella circolare  n.  91
citata,  tenendo  conto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale  n.  60  del  13  marzo
1986). 
  Per le strutture di  pertinenza  delle  aree  a  rischio  specifico
devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.