Art. 11. Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio. 3. L'orario di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza. 4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri: migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione; piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati; riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. 5. L'orario settimanale di lavoro, puo' essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali. 6. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 7. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti: a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione; b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro; c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita'; d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche. 9. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. 10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi. 11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio. 12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno e' fissata nella misura del 30%.
Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) e' il seguente: "La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore".