Art. 11.
                          Orario di lavoro

  1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  I dirigenti sono inoltre tenuti a prestare la propria attivita'
oltre  tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro
straordinario  per una media annua di 10 ore settimanali in relazione
a tutte le esigenze di servizio.
  3.  L'orario  di  lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche
automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
  4.  Nel  rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto
comma  dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
347/83,  la  programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione
dell'orario  di  lavoro  saranno  regolamentate,  in  sede di accordi
decentrati secondo i seguenti criteri:
    migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione;
    piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
    rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
    ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con
il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la
natura  delle  prestazioni  e  con  le caratteristiche funzionali dei
servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;
    riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
  5. L'orario settimanale di lavoro, puo' essere distribuito su sei o
cinque  giornate  lavorative.  Sulla base di accordi decentrati, puo'
essere  articolato, in termini di flessibilita', turnazione, e orario
spezzato,  in  modo  da  assicurare  la  fruibilita'  giornaliera dei
servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o
serali.
  6.  Fatta  salva la possibilita' di una migliore specificazione dei
criteri  indicati  nei  precedenti  commi,  da  definire  con accordi
decentrati,   saranno  individuate  le  modalita'  di  attuazione  in
concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e
per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
  7.  Gli  istituti  riguardanti  la  flessibilita'  dell'orario,  la
turnazione  e  il  tempo parziale possono anche coesistere al fine di
rendere  concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione
dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
  8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri
principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
    a)  grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve
essere  posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggior
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
    b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
    c)  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento,  del rapporto
funzionale  tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura
complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
    d)  grado  di  fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio-economiche.
  9.   Ove   necessario,   qualora   con  le  predette  modalita'  di
articolazione   dell'orario  di  lavoro  non  siano  perseguibili  le
finalita'  connesse  alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in
relazione   a   necessita'  esattamente  prevedibili  quali  scadenze
legislative  o  amministrative  che  comportino  maggiori  carichi di
lavoro,  e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario
di lavoro.
  10.  La  programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti
di  24  ore  minime  e  48  massime settimanali, deve riferirsi ad un
periodo   massimo   non   superiore   a   mesi   quattro   nell'anno,
individualmente non consecutivi.
  11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo'
essere considerato orario di servizio.
  12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria
per  lavoro  ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del
20%  e  quella per lavoro ordinario festivo-notturno e' fissata nella
misura del 30%.
 
          Nota all'art. 11:
            Il  testo  dell'art.  6,  quinto  comma,  del  D.P.R.  n.
          347/1983   (Norme   risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
          dagli enti locali) e' il seguente:
              "La  prestazione  individuale  di  lavoro deve, in ogni
          caso,  essere  distribuita,  di  norma,  in un arco massimo
          giornaliero di 10 ore".