Art. 12.
                          Orario flessibile

  1.   Qualora   venga  adottato  l'orario  flessibile,  in  sede  di
negoziazione   decentrata   saranno   determinate   le  articolazioni
dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e limiti.
  2.  L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio
del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi
di   entrambe  le  facolta'  limitando,  pero',  al  nucleo  centrale
dell'orario,  la contemporanea presenza di tutto il personale addetto
alla medesima unita' organica. La sua adozione presuppone una analisi
delle  caratteristiche  dell'attivita'  svolta  dall'unita'  organica
interessata  a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario
di  servizio  provoca  o  puo'  provocare  nei confronti dell'utenza,
ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse
collegate,  nonche'  delle  caratteristiche  del  territorio  in  cui
l'ufficio e' collocato.
  3.  In  ogni  caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
oraria  individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque
non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze
di assicurare particolari servizi.
  4. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione
che  negli  uffici  siano  possibili  obiettivi e rigorosi controlli,
anche  di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e
che   comunque  non  incida  sugli  orari  di  apertura  al  pubblico
predeterminati e comunicati all'utenza.
  5.  In  sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri
indicati  nel  quarto  comma  del  precedente  articolo  11,  saranno
definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di
base  (custodi, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate
funzionalmente  con  carattere  di indispensabilita', con l'attivita'
complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.
  6.  L'orario  flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare
tutto  il  personale  di  una unita' organica, in altri casi - quando
cioe'   sia   necessario   intervenire  soltanto  su  alcuni  aspetti
dell'organizzazione  del  lavoro  - puo' essere attuato per gruppi di
partecipazione.
  7.  Le  ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla
corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.