Art. 14. Part-time 1. Gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 o dalle rispettive leggi regionali e dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 8 (Part-time). - In via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto, nel limite massimo che sara' definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali. Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attivita' professionali. In particolare si stabilisce: a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno; b) il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale; c) il salario di anzianita', di cui al successivo art. 41, punto B), e' pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero; d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute; e) il personale a part-time non puo' eseguire prestazioni straordinarie ne' puo' usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge; f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale. Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantita' dei posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale. Il personale a tempo pieno puo' chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che vi siano le disponibilita' dei relativi posti. Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il personale a part-time il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale. Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo".