Art. 14.
                              Part-time

  1.  Gli  enti di cui all'art. 1 possono procedere alla costituzione
di  rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale
titolo   previste  dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  347/83  o  dalle  rispettive  leggi regionali e dalla
emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.
 
          Nota all'art. 14:
            Il  testo  dell'art.  8  del  D.P.R.  n.  347/1983  e' il
          seguente:
              "Art.  8  (Part-time).  -  In via sperimentale gli enti
          locali  possono  procedere  alla trasformazione di posti di
          organico  ad  orario  pieno in posti ad orario ridotto, nel
          limite  massimo  che  sara'  definito  in  sede  di accordo
          decentrato,  nell'intesa  che  ad ogni posto di tempo pieno
          devono corrispondere due posti a tempo parziale.
            Il  part-time  comporta  un  orario giornaliero di lavoro
          pari  al  50%  dell'orario  normale,  articolato  su almeno
          cinque giorni lavorativi settimanali.
            Al   rapporto   di  lavoro  a  part-time  si  applica  la
          disciplina  del  rapporto  di  lavoro del personale a tempo
          pieno,  ivi  compresa la incompatibilita' assoluta con ogni
          altro  rapporto  di  lavoro  pubblico  o  privato  o  altre
          attivita' professionali. In particolare si stabilisce:
              a)  le  norme  di  accesso  sono  le  stesse  di quelle
          previste per il personale a tempo pieno;
              b)  il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le
          competenze  fisse  e  periodiche  spettanti  al personale a
          tempo   pieno,   ivi   compresa   l'indennita'  integrativa
          speciale;
              c)  il salario di anzianita', di cui al successivo art.
          41,  punto  B),  e'  pari  al  50%  di  quello spettante al
          personale  della  stessa  qualifica  funzionale  ad  orario
          intero;
              d)  al  personale  a  part-time  spettano per intero le
          quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;
              e)   il   personale   a  part-time  non  puo'  eseguire
          prestazioni  straordinarie  ne'  puo' usufruire di benefici
          che  comportino  a  qualsiasi titolo riduzioni di orario di
          lavoro,  salvo  quanto previsto da particolari disposizioni
          di legge;
              f)  non  possono coprire posti a part-time i dipendenti
          con  posizione  funzionale  di direzione o coordinamento di
          strutture operative.
            I  posti  di  organico  a  tempo  pieno  che  si  possono
          convertire   in   part-time   possono   essere  individuati
          esclusivamente  fra  quelli  compresi  fra  la  1ª  e la 6ª
          qualifica funzionale.
            Comunque  e  nel  rispetto  della  precisazione di cui al
          precedente   comma,  la  individuazione  dei  settori,  dei
          profili  professionali  e  la  quantita'  dei posti a tempo
          pieno  convertibili a part-time saranno definiti in sede di
          accordo decentrato a livello aziendale.
            Il   personale   a   tempo   pieno   puo'   chiedere   la
          trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a
          part-time   e   viceversa,   sempre   che   vi   siano   le
          disponibilita' dei relativi posti.
            Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad
          ottenere  la  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          pieno.
            Per  il  personale a part-time il congedo ordinario viene
          regolato  dalle  norme dettate in proposito per il restante
          personale.
            Il   Governo   si   impegna   a   definire   gli  aspetti
          previdenziali  del  rapporto  di  lavoro  a  part-time  con
          apposito provvedimento legislativo".