Art. 15.
                         Permessi - Recuperi

  1.  Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali,  ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla
meta' dell'orario giornaliero.
  2.  Eventuali  impreviste  protrazioni  della  durata  del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
  3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore
nel corso dell'anno.
  4.  Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il  dipendente  e'  tenuto  a recuperare le ore non lavorate in una o
piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
  5.  Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia
stato  possibile  effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a
trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
  6.  Le  ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da
essere  perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni
per completamento di servizio ovvero per turni.
  7.  Al  personale compete un permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi  per  matrimonio rientrante nel limite di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
 
          Nota all'art. 15:
            Il  testo  dell'art.  17  del  D.P.R.  n.  347/1983 e' il
          seguente:
              Art. 17 (Congedo straordinario). - Nel corso di un anno
          possono  essere  concessi al dipendente, nel limite massimo
          complessivo    di   180   giorni,   congedi   straordinari,
          debitamente documentati, per le seguenti causali:
              a) malattia;
              b)  partecipazione  a pubblici concorsi o esami, fino a
          15 giorni annui;
              c)  nascita  di  figli, lutti di famiglia o altre gravi
          esigenze di famiglia, fino a 5 giorni;
              d)  astensione  facoltativa  post  partum  nonche'  per
          malattia  del  bambino di eta' inferiore a 3 anni, ai sensi
          dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
            Il   periodo   trascorso   in  congedo  per  malattia  e'
          considerato  ad  ogni  effetto  giuridico ed economico come
          trascorso in servizio.
            Il  periodo  previsto  dal  punto  d)  va retribuito come
          prescritto dall'art. 40 del testo unico 10 gennaio 1975, n.
          3.
            Durante  il  congedo per malattia non vengono corrisposti
          gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.
            Ulteriori  congedi e/o permessi particolari, previsti nei
          singoli  enti,  sono ricompresi nelle quantita' indicate ai
          punti b) e c) del primo comma, ovvero in conto ferie.
            Quanto indicato nei precedenti commi avra' vigenza fino a
          quando  la  materia  non  sara'  disciplinata dagli accordi
          sindacali intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art.
          12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
            Il  dipendente, che per malattia non sia in condizioni di
          prestare  servizio,  deve  darne  comunicazione  tempestiva
          all'amministrazione  e  trasmettere  il  certificato medico
          entro il terzo giorno di assenza".