Art. 16.
                        Lavoro straordinario

  1.   Le   prestazioni   di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare  situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
  2.  La  prestazione  di lavoro straordinario e' disposta sulla base
delle   esigenze   di   servizio   individuate  dall'amministrazione,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno
inoltre  svolte  periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali
in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
  3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo'
superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
  4.  Per  progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la
produttivita'  viene  utilizzato  il  corrispettivo  di  50 ore annue
procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:
    25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
    18 ore annue per dipendente da destinare alla produttivita';
    7  ore  annue  per  dipendente  destinate  dal presente accordo a
salario accessorio.
  5.  In  tali  ambiti  lo  stanziamento  per  prestazioni  di lavoro
straordinario  non  puo' eccedere il monte ore riferite all'anno pari
rispettivamente  a  70  ore  o  a  100  ore  annue  per il numero dei
dipendenti  per i comuni superiori o inferiori a 10.000 abitanti, con
un limite massimo individuale di 200 ore.
  6.  Per  esigenze  eccezionali  - debitamente motivate in relazione
all'attivita'   di   diretta  assistenza  agli  organi  istituzionali
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico
o  per  fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario -
il  limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto
con  le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore
complessivo previsto al precedente terzo comma.
  7.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  anche  eccedenti  i
predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo,
compatibilmente  con  le  esigenze di servizio, da usufruire nel mese
successivo.
  8.  La  misura  oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto del Presidente della
Repubblica,  e'  determinata  maggiorando  la misura oraria di lavoro
ordinario  calcolata  convenzionalmente  dividendo per 175 i seguenti
elementi retributivi:
    stipendio   tabellare   base   iniziale  di  livello  mensile  in
godimento;
    indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive.
  9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
    al 15% per il lavoro straordinario diurno;
    al  30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
    al   50%   per   il   lavoro  straordinario  prestato  in  orario
notturno-festivo.
  10.   Le   tariffe  orarie,  derivanti  al  31  dicembre  1985  dal
preesistente  sistema di calcolo previsto dalle rispettive normative,
sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie
di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
  11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma
e' ridotto a 156.
  12.  Le  camere  di  commercio  per specifiche esigenze e in attesa
dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali  per l'assunzione di
nuovo   personale  possono  essere  autorizzate  dall'amministrazione
vigilante  ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le
previsioni  di  cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 347/1983.
  13.  Analoghe  autorizzazioni  e  con  le stesse modalita' potranno
essere concesse dalle regioni per gli istituti autonomi case popolari
e per i consorzi di sviluppo industriale.
 
          Nota all'art. 16:
            Il  testo  dell'art.  29,  lettere c) e d), del D.P.R. n.
          347/1983 e' il seguente:
            "Per   i   restanti   enti   le   prestazioni  di  lavoro
          straordinario non possono superare i seguenti limiti:
              (Omissis).
              c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto
          all'organico  fino  al  7,50%:  180  ore  annue  pro capite
          elevabili  a  250  ore individuali, previo confronto con le
          organizzazioni  sindacali  (limite  di  spesa  180  ore pro
          capite);
              d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto
          all'organico  superiore  al 7,50%: 250 ore annue pro capite
          elevabili  a  300  ore individuali, previo confronto con le
          organizzazioni  sindacali  (limite  di  spesa  250  ore pro
          capite)".