Art. 17.
                         Riposo compensativo

  1.  Al  dipendente  che,  per particolari esigenze di servizio, non
usufruisce  del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione  ordinaria  maggiorata  del  20%  con  diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non
oltre il bimestre successivo.
  2.  L'attivita'  prestata  in  giorno  festivo infrasettimanale da'
titolo,   a   richiesta   del  dipendente,  o  a  equivalente  riposo
compensativo,   o   alla   corresponsione  del  compenso  del  lavoro
straordinario   con   la   maggiorazione   prevista   per  il  lavoro
straordinario festivo.
  3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito
di  articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta
del   dipendente,   a   equivalente   riposo   compensativo,  o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.