Art. 19.
                         Diritto allo studio

  1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore
annue individuali.
  2.  Tali  ore,  fermo  restando il limite individuale di cui sopra,
sono  utilizzate  annualmente  in  ragione  del  3%  del personale in
servizio   e,  comunque  di  almeno  una  unita',  per  la  frequenza
necessaria  al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in
corsi   universitari,   in   scuole  statali  o  istituti  legalmente
riconosciuti,  secondo  le  modalita'  di  utilizzazione  che saranno
disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
  3.    Sino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina
intercompartimentale  resta  in vigore la normativa vigente in quanto
non modificata dai precedenti commi.