Art. 2.
                         Piano occupazionale

  1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di
categoria  firmatarie  dell'accordo  recepito  nel  presente decreto,
promuoveranno  ogni  iniziativa  al  fine di favorire la soluzione di
problemi occupazionali finalizzandola a:
    sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni
della comunita';
    riqualificazione   dei   servizi   esistenti  per  renderli  piu'
efficienti ed efficaci.
  2.  A  tal  fine  gli  enti formulano annualmente, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto
comma  del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione,
tenendo  conto  del  fabbisogno  di  personale sulla base dei servizi
erogati  o  da  erogare  in  rapporto agli obiettivi prefissati dalla
singola amministrazione.
  3.  La  individuazione  dei  fabbisogni  avverra'  a  seguito della
revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche
conseguente  all'analisi  delle  funzioni  e  verifica dei carichi di
lavoro.
  4.  Il  processo  riorganizzativo  deve  tendere  a:  realizzare il
massimo  di  flessibilita'  della  pianta  organica,  prevedendo  per
ciascuna  qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i
diversi profili professionali;
  attivare  processi  di  mobilita'  anche  mediante  riconversione e
riqualificazione del personale;
  incrementare l'efficienza e la produttivita' degli enti utilizzando
anche  il  rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari
di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
  5.  I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati
all'osservatorio   sul   pubblico   impiego   istituito   presso   il
Dipartimento  della funzione pubblica e agli osservatori da istituire
presso le singole regioni.