Art. 2. Piano occupazionale 1. Le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, promuoveranno ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a: sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita'; riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci. 2. A tal fine gli enti formulano annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 16, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dalla singola amministrazione. 3. La individuazione dei fabbisogni avverra' a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro. 4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; attivare processi di mobilita' anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; incrementare l'efficienza e la produttivita' degli enti utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. 5. I programmi annuali di occupazione di ciascun ente sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli osservatori da istituire presso le singole regioni.