Art. 21. Strutture organizzative degli enti 1. Al fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art. 1, escluse le regioni, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato composta dai rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione di parte pubblica per le trattative riguardanti l'accordo recepito nel presente decreto e delle associazioni degli enti interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso. 2. La commissione dovra' terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati che sara' sottoposta alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86, ai fini dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica. (I commi 3, 4, 5 e 6 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti). 7. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).
Note all'art. 21: - L'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 e' riportato nella nota al precedente art. 1. - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie ed associazioni agrarie e IPAB. Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalita' concordate, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime". - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 2 (Tipologia degli enti). - Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti: Enti tipo 1 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale): comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa. Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale): restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1; comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono: a) il segretario: b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale): comuni classificati di II classe; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2; restanti comunita' montane in tali enti le figure apicali sono: a) il segretario; b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale): comuni classificati di III classe; case di riposo per anziani con posti letto fino a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6ª qualifica funzionale".