Art. 21.
                 Strutture organizzative degli enti

  1.  Al  fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui
correlare  i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art.
1,  escluse  le  regioni,  e'  istituita presso il Dipartimento della
funzione  pubblica  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del
presente  decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro
per  la  funzione  pubblica  o  da un sottosegretario da lui delegato
composta  dai  rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione
di  parte  pubblica  per le trattative riguardanti l'accordo recepito
nel  presente  decreto  e delle associazioni degli enti interessati e
dai   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso.
  2.  La  commissione  dovra'  terminare  i propri lavori entro il 31
dicembre  1987,  formulando  una  articolata proposta che tenga conto
anche  del  livello  quali-quantitativo dei servizi erogati che sara'
sottoposta  alle  delegazioni  di parte pubblica e di parte sindacale
del  comparto  di  cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 68/86, ai fini dell'emanazione del conseguente decreto
del Presidente della Repubblica.
  (I  commi 3, 4, 5 e 6 non sono stati ammessi al "visto" della Corte
dei conti).
  7.  Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui
all'art.  2  del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983,
si  precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane
con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti  ovvero con funzioni
plurime  (USL,  consorzi  di  bonifica  o  altre funzioni formalmente
delegate dalla regione o dai comuni).
 
          Note all'art. 21:
            -  L'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 e' riportato nella nota
          al precedente art. 1.
            -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R. n. 347/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  1  (Campo di applicazione e durata). - Il presente
          accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti
          enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane,
          aziende  di  cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie
          ed associazioni agrarie e IPAB.
            Detto  accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1
          gennaio  1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri
          effetti economici fino al 30 giugno 1985.
            I  relativi  benefici  economici  sono scaglionati con le
          modalita'  concordate,  a partire dal 1 gennaio 1983 e fino
          al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime".
            -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R. n. 347/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  2  (Tipologia  degli  enti).  - Ai soli fini della
          razionale applicazione del presente accordo si identificano
          i seguenti tipi di enti:
            Enti    tipo   1   (qualifica   apicale:   1ª   qualifica
          dirigenziale):
              comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province
          il   cui   comune  capoluogo  e'  classificato  di  1ª/A  e
          viceversa.
            Enti    tipo   2   (qualifica   apicale:   1ª   qualifica
          dirigenziale):
              restanti  comuni  capoluoghi e province, nonche' comuni
          classificati di 1ª/B;
              case  di riposo per anziani con posti letto superiori a
          300;
              aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni
          di tipo 1;
              comunita'  montane  con  popolazione superiore a 50.000
          abitanti  ovvero  aventi funzioni plurime (USL, consorzi di
          bonifica).
            In tali enti le figure apicali sono:
              a) il segretario:
              b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
            Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):
              comuni classificati di II classe;
              case  di riposo per anziani con posti letto superiori a
          100;
              aziende  di  cura, soggiorno e turismo operanti in enti
          di tipo 2;
              restanti  comunita'  montane  in  tali  enti  le figure
          apicali sono:
                a) il segretario;
                b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
            Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale):
              comuni classificati di III classe;
              case di riposo per anziani con posti letto fino a 100;
              aziende  di  cura, soggiorno e turismo operanti in enti
          di tipo 3.
            Negli  enti  non  compresi  nelle  tipologie  suddette la
          qualifica   apicale  non  puo'  essere  superiore  alla  6ª
          qualifica funzionale".