Art. 25.
                      Livelli di contrattazione

  1.  Le  parti  individuano  i  seguenti  livelli  di contrattazione
decentrata:
    a)  regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di
qualificazione  e  aggiornamento  del  personale degli enti di cui al
precedente  art.  1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del
pubblico  impiego  e l'attivazione dei processi di mobilita' tra enti
in  ambito  regionale  nonche'  le  altre  materie  specificamente  e
tassativamente indicate nel presente decreto;
    b)  territoriale,  sub  regionale,  che riguarda materie delegate
dalla  contrattazione  decentrata  a  livello  regionale  di cui alla
precedente  lettera  a)  nonche'  le  altre  materie specificamente e
tassativamente indicate nel presente decreto;
    c) a livello di singolo ente;
    d)  a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie
delegate  dalla  contrattazione  decentrata a livello di singolo ente
(regione, provincia, comune, consorzio, etc.).
  2.  Gli  accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se non nei limiti previsti dal presente decreto.
  3.  Ad  essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29
marzo  1983,  n.  93,  mediante atti previsti dai singoli ordinamenti
degli enti di cui al precedente art. 1.
 
          Nota all'art. 25:
            Il   testo   dell'art.   14   della   legge   n.  93/1983
          (Legge-quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
              "Art.  14  (Accordi  decentrati).  -  Nell'ambito e nei
          limiti  fissati  dalla  disciplina  emanata a seguito degli
          accordi   sindacali   di  cui  ai  precedenti  articoli,  e
          segnatamente    per   quanto   concerne   i   criteri   per
          l'organizzazione  del  lavoro  di  cui all'art. 3, n. 2, la
          disciplina  dei  carichi  di  lavoro,  la  formulazione  di
          proposte  per  l'attuazione  degli  istituti concernenti la
          formazione  professionale  e l'addestramento, nonche' tutte
          le  altre  misure  volte  ad  assicurare l'efficienza degli
          uffici,  sono  consentiti  accordi  decentrati  per singole
          branche  della pubblica amministrazione e per singoli enti,
          anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di
          comparto.   Tali   accordi  non  possono  comportare  oneri
          aggiuntivi   se  non  nei  limiti  previsti  dagli  accordi
          sindacali di cui al precedente art. 11.
            Gli  accordi  riguardanti  l'amministrazione  dello Stato
          sono  stipulati  tra  una delegazione composta dal Ministro
          competente  o  da un suo delegato, che la presiede, nonche'
          da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
          riferiscono  gli accordi stessi, e una delegazione composta
          dai    rappresentanti    delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  nel  settore  interessato  e
          delle  confederazioni  maggiormente rappresentative su base
          nazionale.  Qualora  l'accordo  riguardi  una pluralita' di
          uffici  locali  dello  Stato,  aventi  sede  nella medesima
          regione,  la  delegazione e' presieduta dal Commissario del
          Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
          speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
            Per   gli   accordi  riguardanti  le  regioni,  gli  enti
          territoriali   minori   e   gli  altri  enti  pubblici,  la
          delegazione  della pubblica amministrazione e' composta dal
          titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato,
          che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli
          uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
            Agli   accordi   decentrati,   ove   necessario,  si  da'
          esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le
          amministrazioni    dello    Stato,    e,   per   le   altre
          amministrazioni,   mediante   atto  previsto  dai  relativi
          ordinamenti".